mercoledì 15 gennaio 2014

Partono i controlli sui rifiuti

Come annunciato all'incontro del 08/01/2014 organizzato dall'Amministrazione Comunale di Ripa Teatina sono partiti i controlli sui rifiuti. Sono iniziati con l'indifferenziato di martedì 14 gennaio i controlli sui rifiuti per la verifica della corretta differenziazione a cui, in un tempo non precisato, seguiranno sanzioni amministrative. Molte le buste non ritirate, molti i dubbi...  Già dalla sera dell'incontro molti chiarimenti sono stati chiesti, del tipo, come riconoscere la proprietà della spazzatura, come sapere quali rifiuti vadano differenziati correttamente, con quale criterio si applicheranno le sanzioni. 
Ma il punto cruciale di questi controlli non è altro che mettere a rischio la privacy del cittadino che espone quotidianamente il proprio pattume. Fino a dove ci si può spingere con i controlli condotti dalla Pubblica Amministrazfino nel “metter naso” nella vita altrui? E quali cautele possono rivelarsi utili?
Il fatto che un estraneo – foss’anche un Vigile Urbano o un incaricato di Pubblico Servizio – frughi nella nostra immondizia e possa comodamente scorgervi informazioni che ci riguardano e che probabilmente non vorremmo affatto condividere, rimane una questione alquanto delicata.
Anche il Garante “frena”
Si fa un gran parlare di tutela dei dati sensibili, cioè di quelle informazioni personali la cui raccolta e trattamento sono soggetti al nostro consenso (oltre che all’autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali): 
sono le informazioni relative alle nostre convinzioni religiose oppure filosofiche, alle nostre opinioni politiche, al nostro stato di salute o alla vita sessuale, all’eventuale adesione a partiti, sindacati e associazioni, ai nostri dati giudiziari. Ma anche dati semplicemente coperti da privacy, come quelli bancari o sul patrimonio che si possono evincere dalla corrispondenza bancaria corrente. Sbirciando tra questi sacchetti potreste facilmente intravvedere scatole di Viagra, vecchie tessere sindacali, giornali di partito, riviste a carattere religioso o ingiunzioni legali. E questo non va bene.
Il solo modo lecito di contemperare l’esigenza dei Comuni di individuare i trasgressori delle norme sulla differenziazione con quella dei cittadini di non essere costantemente esposti alla curiosità generale, consiste nel contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce, oppure nel rifornire gli utenti di appositi sacchetti con etichette dotate di microchip come quelle antitaccheggio dei supermercati. Ma l’Amministrazione può riversare sul cittadino la propria inadempienza? Riguardo invece l’ispezione dei sacchetti da parte del personale dell’azienda di raccolta, il Garante riconosce questa possibilità, ma a patto che “venga esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile”. Insomma: aprire e verificare, solo come extrema ratio.
No a ispezioni a tappeto!
Il Garante ha definito invasiva la pratica delle ispezioni generalizzate al fine di trovare elementi in grado di identificare presuntivamente il conferente da parte del personale incaricato. Gli addetti possono quindi procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme e il cittadino non sia identificabile in altro modo.
Qui però il meccanismo apparentemente virtuoso si guasta: poiché i Comuni, in gran parte, non hanno previsto un mezzo di identificazione dei sacchetto, si punta all’apertura indiscriminata, sebbene invasiva. Sbagliato: la Pubblica Amministrazione faccia la sua parte: chiede uno sforzo al cittadino? Lo tuteli di conseguenza.

COSA DICE IL CODICE
Anche in simile contesto nessuno può esimersi dal rispetto dei principi della tutela dei dati personali.

Neppure i soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, ancorché operatori per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

Proprio a carico dei soggetti pubblici, infatti, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) ha posto, in particolare, l’osservanza ed il rispetto dei seguenti principi:

il principio di “necessità”, che esclude o riduce al minimo l’utilizzo dei dati personali quando la finalità pubblica perseguita possa essere conseguita anche senza dati personali o identificativi;
il principio di “proporzionalità”, che impone la verifica, per ogni singola fase del trattamento, della pertinenza di quel particolare trattamento effettuato;
il principio di “indispensabilità”, per cui i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante dati anonimi o di diversa natura.
IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
In considerazione di quanto sopra ed in applicazione di tali ultimi principi, il provvedimento del Garante è risultato il seguente:

I “sacchetti trasparenti”. È stata ritenuta non proporzionata la prescrizione impositiva del loro uso per il caso di raccolta porta a porta, dal momento che chiunque si trovasse a transitare sul pianerottolo o nello spazio antistante l’abitazione sarebbe posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto del sacchetto;
Le etichette adesive nominative. È stata ritenuta non proporzionata la prescrizione di una loro applicazione sul contenitore dei rifiuti, soprattutto per i casi di rifiuti conferiti in strada;
Le “ispezioni dei sacchetti”. E’ stata censurata la pratica di ispezioni generalizzate al fine di trovare elementi informativi per l’identificazione del conferente, ancorché affidata a soggetti qualificati. Essa è stata, anzi, definita invasiva (laddove non esercitata selettivamente, ovvero nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito in maniera difforme non sia in altro modo identificabile) e ritenuta potenzialmente lesiva della libertà e della segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti.
Ma non solo. Considerata non risolutiva ai fini perseguiti, perché non sempre permette l’individuazione del conferente attraverso il contenuto, essa è stata ritenuta anche non rispondente ai principi del Codice di protezione e, addirittura, fuorviante ai fini sanzionatori, posto che in forza di quella incertezza identificativa la sanzione eventualmente applicata, di conseguenza, potrebbe risultare erroneamente comminata. E così pure, analogamente, per le sanzioni conseguenti alla violazione del mancato rispetto dell’orario di conferimento;
Le registrazioni effettuate presso le piattaforme o ecopiazzole. E’ stato ritenuto lecito il trattamento della registrazione ai soli fini della individuazione della effettiva residenza nel comune del soggetto conferente e della individuazione del rispetto dei limiti quantitativi ammessi senza oneri a carico dei produttori.
In ogni caso la raccolta di tali dati non può andare esente dalle prescrizioni dell’art. 13 del Codice sull’informativa agli interessati e dalle prescrizioni relative alla conservazione dei dati per il solo periodo necessario allo scopo della raccolta;
L’ apposizione di codici a barre o microchip. La prescrizione è stata ritenuta soddisfare i requisiti e le condizioni di riservatezza; sia perché vengono osservate le prescrizioni di identificazione per i soli casi di accertata violazione della prescrizione sulla differenziazione dei rifiuti, sia perché all’apertura del sacchetto gli operatori/ ispettori non possono risalire al soggetto conferente, mentre vi possono risalire, solo dopo l’apertura, i soli soggetti preposti alla applicazione della sanzione, attraverso la decodifica del codice a barre.

COME SI OPERA LEGALMENTE, CONSULTANDO I CARABINIERI

“Gli organi addetti ai controlli possono procedere a ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo.

Inoltre, non è lecito utilizzare sistemi di videosorveglianza solo per accertare eventuali violazioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni su modalità e orari di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori.

E' lecito, invece, l'utilizzo di codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. 

In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione”.

Di fatto sembra che gli Amministratori di Ripa Teatina si affidino al proprio istinto o a qualche consiglio dettato da operatori del settore, ma di certo, nel tentativo di fare qualcosa di buono, rischiano di scivolare sui rifiuti.

http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Giorno+per+giorno/Questioni+di+privacy/03_privacy.htm

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1149838

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